Il decreto Sicurezza – convertito in legge nel dicembre 2019 - che ha modificato l'applicazione gli articoli 93 e 132 del Codice della strada. La legge n°132 stabilisce che il divieto di guida dei mezzi con targa straniera per chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni, restringendo il termine che in precedenza era di un anno. Per chi trasgredisce è prevista una multa amministrativa compresa tra 712 e 2.848 euro, oltre al sequestro del mezzo (comma 7 bis dell’articolo 93 del Codice della strada). I trasgressori devono tassativamente procedere alla re-immatricolazione del veicolo in Italia entro 180 giorni, durante i quali verrà tenuto in deposito. Alla scadenza del termine, l’auto viene confiscata. La norma ha lo scopo di limitare fortemente i professionisti con auto intestata ad aziende con sede all’estero, i neo-residenti in Italia che non hanno ancora immatricolato alla Motorizzazione civile la loro auto e i residenti che circolano su auto intestata a parenti non residenti in Italia.
Il comma ter della legge 132 indica tre eccezioni al divieto di circolare in Italia con targa estera: se il veicolo è concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. Oppure, se il veicolo è concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro stato membro dell’Unione europea o aderente allo spazio economico europeo, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.
La circolazione dei veicoli con targa estera per il codice della strada: l’importazione temporanea e definitiva dei veicoli ad uso privato a Praga Risulta sempre più frequente per gli organi di polizia stradale preposti alla prevenzione ed all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, eseguire controlli su veicoli aventi targa straniera ed appartenenti a persone provenienti da altri Paesi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo le targhe, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, oppure la relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.2-bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 1, la comunicazione di definitiva esportazione è possibile solo presentando una certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell’autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesta tali circostanze e che contiene il numero di targa o di telaio del veicolo interessato. In alternativa, nel caso di reimmatricolazione, può essere presentata una fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta, ove non sia conforme al modello europeo di cui alla direttiva 1999/37/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. 2-ter. La definitiva esportazione non può essere registrata quando sul veicolo interessato sono iscritti vincoli o gravami in essere.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo le targhe, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, oppure la relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.2-bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 1, la comunicazione di definitiva esportazione è possibile solo presentando una certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell’autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesta tali circostanze e che contiene il numero di targa o di telaio del veicolo interessato. In alternativa, nel caso di reimmatricolazione, può essere presentata una fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta, ove non sia conforme al modello europeo di cui alla direttiva 1999/37/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. 2-ter. La definitiva esportazione non può essere registrata quando sul veicolo interessato sono iscritti vincoli o gravami in essere.
2-quater. La tassa automobilistica continua a essere dovuta in assenza della comunicazione di definitiva esportazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2-bis. Resta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale. 2-quinquies. La reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati e non targati all’estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d’importazione non ufficiali e previa visita di controllo.
Art. 132-bis. Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 132, chiunque, residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l’elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.
2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell’avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione, e la carta di circolazione è restituita solo all’esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata la circolazione è consentita attraverso un’apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione.
Con l’inserimento ex novo dell’art. 132-bis, i soggetti comunitari residenti in Italia da oltre un anno dovranno, in qualità di proprietari del veicolo, provvedere alla reimmatricolazione del con targa nazionale. Se andrà a regime la riforma infatti gli stranieri fermati per un controllo di polizia saranno sottoposti a fermo del veicolo fino alla regolarizzazione delle procedure burocratiche. In questo modo sarà più difficile eludere le sanzioni senza contestazione immediata e tutta la disciplina fiscale e tributaria dei veicoli.
Tale norma, tuttavia, si applica solamente a quei veicoli destinati ad una permanenza definitiva nel territorio italiano, ovvero nelle ipotesi in cui il loro proprietario trasferisca la residenza in Italia. L’applicazione della norma è tuttavia difficoltosa, infatti nel caso di veicoli immatricolati NON in uno stato dell’Unione Europea è necessario accertare il visto di ingresso nel territorio europeo apposto sul documento di circolazione del mezzo, mentre in caso di veicolo immatricolato in uno Stato appartenente all’UE, dove esiste la libera circolazione di cose e persone, non è possibile accertare quando tale veicolo sia effettivamente entrato nel territorio italiano. Si è sopperito a tale incertezza con una circolare ministeriale (del 24 ottobre 2007) che ha stabilito che la decorrenza dell’anno inizia dalla data in cui il proprietario del veicolo ha acquisito la prima residenza in Italia.
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